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mercoledì 25 maggio 2011

Il cedolino unico (spiegazioni)

tratto dal sisto www.stp.mef.gov.it



Come già noto il Sistema SPT calcola mensilmente gli emolumenti spettanti al personale dipendente elaborando le informazioni sulle competenze fisse ed accessorie, contenute nella banca dati, al fine di realizzare il Cedolino Unico della rata stipendiale per ca. 1.500.000 dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Con la ormai completa smaterializzazione del cedolino, ovvero la disponibilità esclusivamente telematica dello stesso attraverso il Portale Stipendi PA, sono venuti a cadere tutta una serie di vincoli legati alle complesse fasi di predisposizione, stampa, imbustamento e spedizione.

La struttura.

Il nuovo cedolino non avendo più limiti di spazio, potrà teoricamente utilizzare un numero infinito di pagine virtuali per l’esposizione dei dettagli di pagamento e/o ritenute.
Ovviamente si è pensato di definire per il cedolino una struttura standard, che prevede una prima pagina logica assolutamente riepilogativa ed una serie di pagine successive in grado di fornire all’utente un sempre maggiore dettaglio informativo.

La prima pagina.

La prima pagina logica (ovvero composta da una o più pagine fisiche a seconda della mole di informazioni) composta da una serie ben definita di aree informative.
Prima pagina del cedolino unico
La area di INTESTAZIONE del cedolino presenta, oltre al logo del Ministero dell’Economia e Finanze – Direzione Centrale dei Sistemi informativi e dell’Automazione – Servizio SPT, le informazioni identificative, ovvero:
  • RATA DI RIFERIMENTO
  • ID CEDOLINO, necessario nel caso lo stesso venisse presentato dal dipendente ad una banca/finanziaria aderente al progetto Creditonet, per la concessione di un prestito
L’area INFORMATIVA superiore riporta le seguenti informazioni:
  • DATI ANAGRAFICI
  • DATI DELL’ENTE E DELL’UFFICIO DI APPARTENENZA
  • DATI SULLA POSIZIONE GIURIDICO ECONOMICA
  • DATI RIGUARDANTI LE DETRAZIONI FAMILIARI
  • ESTREMI DI PAGAMENTO
Nell’area INFORMATIVA intermedia invece trovano spazio i dati di RIEPILOGO della retribuzione, ovvero i soli importi totali riguardanti:
  • COMPETENZE FISSE
  • COMPETENZE ACCESSORIE
  • RITENUTE
  • CONGUAGLI FISCALI (eventuali)
Nell’area INFORMATIVA inferiore infine sono riportati gli IMPORTI PROGRESSIVI, ovvero:
  • IMPONIBILE ANNO CORRENTE
  • IRPEF ANNO CORRENTE
  • ALIQUOTA MASSIMA
  • IMPONIBILE ANNO PRECEDENTE
  • IRPEF ANNO PRECEDENTE
  • ALIQUOTA MEDIA
Nell’area di CODA infine, oltre al numero di pagina riferibile al numero totale delle pagine, sono riportati :
  • RIFERIMENTI PER AVERE INFORMAZIONI
  • CODICI BIDIMENSIONALI , necessari alla certificazione del cedolino, qualora lo stesso venisse presentato come documento attestante il proprio reddito.

La seconda pagina.

La struttura del nuovo cedolino prevede poi una seconda pagina logica (anche essa composta da una o più pagine fisiche) composta dagli elementi di dettaglio delle informazioni riepilogative contenute nella prima pagina.
Seconda pagina del cedolino unico
La area di INTESTAZIONE della seconda pagina è assolutamente uguale a quella della prima pagina, riportando:
  • RATA DI RIFERIMENTO
  • ID CEDOLINO, necessario nel caso lo stesso venisse presentato dal dipendente ad una banca/finanziaria aderente al progetto Creditonet, per la concessione di un prestito
L’area INFORMATIVA superiore della seconda pagina invece riporta solo alcune delle informazioni presenti in prima pagina:
  • DATI ANAGRAFICI
  • DATI DELL’ENTE E DELL’UFFICIO DI APPARTENENZA
Nell’area INFORMATIVA intermedia invece trovano spazio i dati di DETTAGLIO delle:
  • COMPETENZE FISSE (esempio: STIPENDIO TABELLARE, RIA, ecc...)
  • COMPETENZE ACCESSORIE (esempio: FUA, STRAORDINARIO DIURNO, ecc…)
  • RITENUTE (suddivise in PREVIDENZIALI e FISCALI)
  • CONGUAGLI FISCALI (esempio: CONGUAGLIO IRPEF, ecc…)
Nell’area INFORMATIVA inferiore infine sono nuovamente riportati gli IMPORTI PROGRESSIVI, ovvero:
  • IMPONIBILE ANNO CORRENTE
  • IRPEF ANNO CORRENTE
  • ALIQUOTA MASSIMA
  • IMPONIBILE ANNO PRECEDENTE
  • IRPEF ANNO PRECEDENTE
  • ALIQUOTA MEDIA
Anche nell’area di CODA vengono riportate le medesime informazioni presenti in prima pagina, ovvero :
  • NUMERI DI PAGINA
  • RIFERIMENTI PER AVERE INFORMAZIONI
CODICI BIDIMENSIONALI , necessari alla certificazione del cedolino, qualora lo stesso venisse presentato come documento attestante il proprio reddito.

Conguaglio previdenziale

Dalla riforma del 1995 (l.335/1995) anche per i dipendenti statali tutte le somme accessorie sono valutabili ai fini pensionistici e quindi sono assoggettate al contributo del fondo pensione e del fondo credito. Qualora le somme accessorie riscosse nell’anno risultino inferiori al 18% della somma base stipendiale imponibile, occorre in ogni caso assoggettare al contributo fondo pensione e fondo credito, la quota di importo che consente di raggiungere tale quota minima figurativa del 18%.
Questo calcolo viene denominato conguaglio previdenziale ed è necessario in quanto in base alla normativa vigente, nel sistema pensionistico dei pubblici dipendenti l’imponibile pensionistico è come minimo pari all’imponibile base maggiorato del 18%.
Un metodo di calcolo diverso viene adottato per i conguagli contributivi relativi al personale a tempo determinato del Ministero della Pubblica Istruzione. Infatti, sugli emolumenti corrisposti a tale tipologia di dipendenti viene applicata la ritenuta INPDAP sulle competenze fisse e continuative, già maggiorate del 18%.
Pertanto, il risultato contabile del conguaglio è pari a zero o a credito, in quanto, i suddetti lavoratori non percepiscono somme accessorie, ad eccezione dei benefici economici dei contratti integrativi.
Le operazioni di conguaglio possono riguardare anche il contributo previsto ai sensi della Legge 438/92 art. 3ter, che stabilisce a decorrere dal 1 gennaio 1993, in favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori, inferiori al 10%, un’aliquota aggiuntiva dell’1% sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (il cosiddetto "tetto") che viene determinato annualmente in base agli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Tale prelievo aggiuntivo viene versato, per ogni singolo lavoratore, al Fondo Pensionistico al quale il dipendente è obbligatoriamente iscritto.
Il sistema della mensilizzazione del limite della retribuzione può quindi rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio contributivo, a credito o a debito, che vengono effettuate in concomitanza al conguaglio fiscale.
Per procedere alle operazioni di conguaglio, gli uffici liquidatori di somme accessorie, per tutto il personale gestito in SPT, devono comunicare entro e non oltre la scadenza del 12 gennaio dell’anno successivo, le somme accessorie liquidate ai dipendenti amministrati al fine di elaborare il conguaglio fiscale, il conguaglio contributivo e rilasciare il modello CUD.
Pertanto SPT ha realizzato la procedura PRE1996, che consente agli Uffici di servizio di inviare, come stabilito dal D.L.vo 2 settembre 1997, n. 314, i dati tramite supporto magnetico.
I supporti possono essere inviati direttamente dall’ufficio di servizio via internet utilizzando le utenze e password di SciopNet oppure consegnati alle RTS - Ragioneria Territoriale dello Stato (facenti funzione di Centro di raccolta) che dopo aver controllato preventivamente il supporto (procedura L335) trasmetteranno i dati al posto dell’ufficio di servizio.
I dati verranno raccolti ed inviati al Centro di Elaborazione e Servizi del Sistema Informativo del Tesoro (C.E.S.S.I.) per la successiva elaborazione dei conguagli.
Il sostituto contributivo principale che eroga anche trattamenti accessori segnala direttamente i dati in suo possesso su SPTWEB.
Eventuali debiti contributivi scaturiti dal conguaglio, vengono recuperati in quattro rate mensili che riducono l’imponibile fiscale, mentre il credito viene rimborsato in unica soluzione e si somma all’imponibile fiscale.

Opera di previdenza - TSF/TFR

Trattamento di Fine Servizio

Il trattamento di fine servizio (TFS) si distingue in indennità di buonuscita per i dipendenti del comparto Stato e indennità di fine servizio per i dipendenti degli enti locali.
L'indennità di buonuscita è stata regolata dal D.P.R. 29/12/1973 n. 1032.
Ha diritto all'indennità di buonuscita - gestito dall'INPDAP- il personale civile e militare dello Stato, assunto a tempo indeterminato entro il 31/12/2000, che ha conseguito almeno un anno di iscrizione al fondo. Il personale assunto dopo tale data ha diritto al Trattamento di fine rapporto.
Possono essere riscattati, e quindi considerati utili, i periodi di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato, come, per esempio, il servizio militare e la durata legale dei periodi di studio universitari, non sono validi e quindi non valutabili i periodi resi alle dipendenze di privati.
Ai fini della liquidazione del Trattamento di fine Servizio, sulle competenze mensili spettanti al personale della Pubblica Amministrazione, è applicato il contributo per “opera di previdenza”; l'aliquota dell’opera di previdenza è stabilita nel 2,50% sull'80% della retribuzione (pari al 2% sul 100%), per la parte a carico del dipendente e nel 7,10% sull'80% della retribuzione (pari al 5,68% sul 100%) per la quota a carico del datore di lavoro.
Il versamento telematico viene effettuato, entro il mese di corresponsione degli stipendi.

Trattamento di fine rapporto - TFR

La legge 335/95 e successivi atti normativi (legge 448/98, DPCM 20/12/1999 e DPCM 2/3/2001) hanno disposto in merito al trattamento di fine rapporto (TFR) spettante al personale della Pubblica Amministrazione.
Con le citate disposizioni e con successive circolari dell’Inpdap, che ne hanno chiarito gli aspetti applicativi, è stato stabilito che il TFR è immediatamente applicabile:
  • ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato successivamente al 1 gennaio 2001,
  • ai lavoratori assunti a tempo determinato successivamente al 30 maggio 2000.
I lavoratori che non rientrano nelle succitate situazioni potranno optare per il passaggio al TFR con l’adesione ad un fondo pensionistico complementare.
La base di calcolo del TFR comprende gli emolumenti già valutati ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita. Anche la percentuale complessiva per la determinazione del contributo è uguale a quella per l’indennità di buonuscita e cioè: 9,60% dell’attuale base contributiva per il personale dello Stato; 6,10% dell’attuale base contributiva per il personale degli enti locali.
La differenza nel calcolo contributivo è che per il personale in TFR il contributo del 2,5% a carico del lavoratore viene soppresso e il versamento del 9,60% è a totale carico del datore di lavoro.
L’effetto dell’abolizione del contributo a carico del lavoratore, che avrebbe creato un incremento della retribuzione dei dipendenti soggetti a TFR, è stato di fatto vanificato da una disposizione del DPCM del 20/12/1999 che stabilisce che la retribuzione del personale in TFR sia ridotta di una ritenuta figurativa pari al contributo ex opera previdenza.
Pertanto nella revisione del sistema contributivo interessato al trattamento in questione si è operato nel sistema SPT, modificando la ritenuta per opera previdenza nella ritenuta ‘op.prev./tfr’ che:
  • per le partite in tipo liquidazione: ‘TFS’ consisterà nella ritenuta e nel versamento del 2,50% a carico del lavoratore e del 7,10% a carico del datore di lavoro;
  • per le partite in tipo liquidazione: ‘TFR’ consisterà nell’abbattimento del 2,50% della base imponibile dello stipendio e nel versamento del 9,60% a carico del datore di lavoro.

Versamenti previdenziali

Service Personale Tesoro (SPT) provvede a gestire i versamenti delle ritenute previdenziali ed assistenziali, trattenuti sui compensi fissi e accessori erogati ai dipendenti amministrati.
I versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali gestite dal Service Personale Tesoro (SPT) vengono effettuati in modo centralizzato tramite la procedura dei pagamenti telematici dal Centro di Elaborazione dei Servizi per il Sistema Informativo Integrato (C.E.S.S.I.I.) di Latina.
I versamenti telematici sono effettuati entro l’ultimo giorno del mese di pagamento delle retribuzioni, con ordinativi collettivi di pagamento tratti sui pertinenti capitoli di bilancio e vengono accreditati sui sotto indicati conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria Centrale.
Le Amministrazioni per le quali è previsto il pagamento telematico possono consultare on line il dettaglio dei pagamenti effettuati dal SPT per ciascuna tipologia di spesa nell’area servizi disponibili sezione dati della spesa.
Anche gli adempimenti relativi alle denunce contributive (D.M.A., DM10/2, E-mens e modello 770) vengono espletati dal C.E.S.SI.I. di Latina.

Versamento dei contributi INPS e CPDEL sulle competenze accessorie

I contributi relativi alle somme accessorie vengono liquidati dalle Amministrazioni Centrali di appartenenza, come disposto nella Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 79 del 1996.
Tuttavia, al fine di dar seguito a quanto disposto nell’art. 44 del D.L. 269/2003, convertito con L. 326/2003, la Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione (DCSII) ha chiesto il parere della Ragioneria Generale (IGF e IGOP) per modificare quanto disposto nella suddetta Circolare 79/96, per il personale iscritto ai Fondi Pensione gestiti dall’INPS e quelli CPDEL gestiti dall’INPDAP.
In particolare, il DCSII sulla base delle segnalazioni delle Amministrazioni, provvede direttamente al versamento centralizzato dei contributi previdenziali sulle competenze accessorie liquidate dagli uffici di servizio (compensi per lavoro straordinario, indennità turni, F.U.A ecc.), al fine di evitare ulteriori adempimenti a carico delle Amministrazioni, per un esiguo numero di dipendenti.
Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2005 gli uffici che liquidano somme accessorie possono omettere il versamento dei contributi sulle competenze accessorie di cui trattasi; in tal caso il versamento di detti contributi viene effettuato dal C.E.S.S.I.I. di Latina in sede di acquisizione dei dati per l’elaborazione del conguaglio fiscale.
La comunicazione delle somme da versare per contributi su competenze accessorie può avvenire sia con la procedura del PRE1996 che mediante la procedura SPT Web seguendo il percorso:
Competenze fisse/Dati fiscali/Modello Cud/Gestione pagamenti/Accessori
in entrambe le procedure, per i contributi INPS occorre indicare se essi siano stati già versati o se debbano essere versati a cura del C.E.S.S.I.I. di Latina.
Tabella riepilogativa dettaglio versamenti:
INPS sulle competenze accessorie
RITENUTA PREVIDENZIALE DESCRIZIONE ENTE INDIRIZZO INTESTAZIONE TITOLO NUM. CONTO
FONDO PENSIONI INPDAP Inpdap
Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali Uff. IV
Via Ballarin, 42 ROMA
I.N.P.D.A.P. - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI STATO
da estinguersi mediante accreditamento in conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale
21140
OP.PREV. IIS/TFR Inpdap
Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali Uff. IV
Via Ballarin, 42 ROMA
I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA 'A' - OPERA DI PREVIDENZA/TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
da estinguersi mediante accreditamento in conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale
20005
FONDO CREDITO Inpdap
Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali Uff. IV
Via Ballarin, 42 ROMA
I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE
da estinguersi mediante accreditamento in conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale
21039
IRAP REGIONALIZZATO SECONDO LA REGIONE SECONDO LA REGIONE
INADEL Inpdap
Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali Uff. IV
Via Ballarin, 42 ROMA
I.N.P.D.A.P. – EX GESTIONE INADEL
da estinguersi mediante accreditamento in conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale contabilità speciale
20002
ENPDEP Inpdap
Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali Uff. IV
Via Ballarin, 42 ROMA
I.N.P.D.A.P. – FONDO ASSISTENZA ENPDEP
da estinguersi mediante accreditamento in conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale contabilità speciale
20004
CPDEL Inpdap
Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali Uff. IV
Via Ballarin, 42 ROMA
I.N.P.D.A.P. GESTIONE CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI
da estinguersi mediante accreditamento in conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale contabilità speciale
29821
CPUG Inpdap
Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali Uff. IV
Via Ballarin, 42 ROMA
I.N.P.D.A.P. GESTIONE CASSA PENSIONI UFFICIALI GIUDIZIARI
da estinguersi mediante accreditamento in conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale contabilità speciale
29824
CASSA PENSIONI SANITARI Inpdap
Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali Uff. IV
Via Ballarin, 42 ROMA
I.N.P.D.A.P. – CASSA PENSIONI SANITARI
da estinguersi mediante accreditamento in conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale contabilità speciale
29822
FONDO PENSIONI INPS Inps
Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio
Via Chopin, 49 ROMA
I.N.P.S.
da estinguersi mediante commutazione in quietanza di entrata della contabilità speciale
1248
INA Inps
Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio
Via Chopin, 49 ROMA
I.N.P.S. – CASSA INA
da estinguersi mediante commutazione in quietanza di entrata della contabilità speciale
1248
DISOCCUPAZIONE Inps
Direzione Provinciale di Roma
Via Amba Aradam, 5 ROMA
I.N.P.S. - DISOCCUPAZIONE
da estinguersi mediante commutazione in quietanza di entrata della contabilità speciale
1248
FONDO DAZIERI Inps
Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio
Via Chopin, 49 ROMA
I.N.P.S.
da estinguersi mediante commutazione in quietanza di entrata della contabilità speciale
1248
FONDO PENSIONI FERROVIE Inps
Direzione Provinciale di Roma
Via Amba Aradam, 5 ROMA
I.N.P.S. - PERSONALE EX F.S.
da estinguersi mediante commutazione in quietanza di entrata della contabilità speciale
1248

Ritenute erariali

Per ritenute erariali si intende l’insieme delle trattenute mensili aventi natura fiscale operate dal Service Personale Tesoro (SPT) sui redditi di lavoro dipendente erogati ai lavoratori amministrati. In sede di elaborazione della rata mensile SPT provvede, infatti, alla determinazione dell’imponibile fiscale (dato dal compenso lordo diminuito del totale delle ritenute previdenziali) e al calcolo delle imposte dovute.
Ad esclusione dell’IRPEF che è calcolata su base mensile a titolo d’acconto d’imposta, le ritenute per addizionale sono calcolate in sede di conguaglio fiscale effettuato normalmente nel mese di febbraio successivo all’anno di riferimento. Sulle competenze mensili al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali SPT provvede alla determinazione e al versamento dell’IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) totalmente a carico del datore di lavoro.

IRPEF - Imposta sul reddito delle persone fisiche

L’IRPEF che dal mese di Gennaio 2007 ha sostituito l’IRE, è un’imposta fondamentale del nostro sistema tributario, è personale, diretta, progressiva e colpisce il reddito complessivo percepito.
Le aliquote vigenti sono le seguenti:
Imposta sul reddito
ALIQUOTE SCAGLIONI DI REDDITO
23% da O a 15.000 Euro
27% da 15.001 a 28.000 Euro
38% da 28.001 a 55.000 Euro
41% da 55.001 a 75.000 Euro
43% oltre 75.000 Euro
L’IRPEF, trattenuta mensilmente sui compensi erogati a titolo d’acconto, viene evidenziata nel cedolino nella sezione "Dettaglio ritenute fiscali", dove sono riportate anche le aliquote applicate. Gli arretrati relativi l’anno corrente e la tredicesima mensilità, sono tassati sulla base dell’aliquota massima. Gli eventuali arretrati relativi ad anni precedenti, sono sottoposti a tassazione separata applicando l’aliquota media del biennio.

Detrazioni di imposta

Detrazioni per lavoro dipendente (art. 13 TUIR)
Le detrazioni per lavoro dipendente sono un beneficio fiscale a favore dei dipendenti perché riducono l'IRPEF trattenuta in busta paga.
Sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, vengono applicate le aliquote previste per i diversi scaglioni.
Una volta determinato l'importo di IRPEF lorda vengono detratte le detrazioni spettanti.

Detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 TUIR)

Per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico sono previste delle detrazioni all’imposta lorda.
Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 2007 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a euro 2.840,51:
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
i seguenti altri familiari:
  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli;
  • i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
  • i genitori adottivi;
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Detrazioni per canoni di locazione

La Legge finanziaria 2008 (Legge n. 244 del 24/12/2007, art. 1, comma 9) ha modificato ed integrato la disciplina dell’art. 16 del T.U.I.R (DOC - 34 kb), introducendo due nuove detrazioni Irpef per i contribuenti che prendono in locazione l’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
In particolare sono state introdotte due nuove ipotesi di detrazioni di imposta in favore dei conduttori (inquilini):
la prima riguarda i contribuenti che conducono in locazione l’abitazione principale con un contratto stipulato o rinnovato ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431 (nuovo comma 01 dell’art. 16 TUIR).
La seconda riguarda i giovani di età tra i 20 e 30 anni che conducono in locazione l’abitazione principale con un contratto stipulato ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431 (nuovo comma 1-ter dell’art. 16 TUIR).
Rimangono applicabili le altre detrazioni d’imposta già disciplinate dall’art. 16 del T.U.I.R.:
inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale, qualora il contratto di locazione sia stato stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3 o art. 4, commi 2 e 3 della Legge 9/12/1998, n. 431, cosiddetti contratti “Concordati” (comma 1 dell’art. 16 TUIR).
Lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza nel Comune di lavoro o in un Comune limitrofo, conducendovi in locazione l’abitazione principale, a condizione che il Comune di nuova residenza disti almeno cento chilometri dal precedente sia in un’altra Regione (comma 1-bis dell’art. 16 TUIR).
L’ammontare delle detrazioni spettanti varia ed è graduato in ragione del reddito complessivo del contribuente, previsto dall’art. 16 TUIR.

Addizionale regionale e comunale

Sul reddito complessivo imponibile, SPT calcola anche le addizionali regionali e comunali secondo le seguenti modalità. Per individuare l’aliquota da applicare ai fini dell’addizionale regionale viene fatto riferimento alla regione in cui il dipendente amministrato ha il domicilio fiscale al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio.
A fini dell’addizionale comunale, in seguito alle novità introdotte dalla legge finanziaria 2007, per individuare l’aliquota da applicare viene fatto riferimento al comune in cui il dipendente amministrato ha il domicilio fiscale al 1 gennaio dell’anno precedente a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio. Le aliquote sono determinate con delibera dei comuni e delle regioni e sono pubblicate sul sito: www.finanze.it. Le addizionali dovute da ciascun dipendente sono trattenute sullo stipendio dal mese di marzo al mese di novembre. Solo per l’addizionale comunale, dall’anno 2007, è previsto un acconto per l’anno successivo pari al 30% del totale dell’imposta dovuta.
Sono così distinte nel cedolino del dipendente:
  • Addizionale regionale: codice A + Codice regione (es. codice addizionale Lazio A08 Lazio)
  • Addizionale comunale: codice C11
  • Acconto addizionale comunale: codice CC0

Conguaglio fiscale

Entro il mese di febbraio l’Ufficio che liquida il trattamento principale è tenuto ad effettuare il conguaglio tra le ritenute d’acconto mensilmente operate e l’imposta effettivamente dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti erogati (somme fondamentali e accessorie) nell’anno precedente.
Dalle operazioni di conguaglio potrà risultare:
  • un credito a favore del dipendente, se l’imposta complessivamente dovuta è inferiore al totale delle ritenute già operate nei singoli periodi di paga; in questo caso le maggiori ritenute applicate nell’anno sono rimborsate direttamente al dipendente amministrato nel mese di febbraio
  • un debito, se l’imposta complessivamente dovuta è superiore al totale delle ritenute già operate nei singoli periodi di paga; in tal caso le ritenute a debito sono trattenute nel cedolino del mese del conguaglio.
Per il personale in servizio ma per il quale lo stipendio relativo alla mensilità di febbraio non è stato emesso per varie motivazioni (part-time verticale, aspettativa, ecc.) l’eventuale conguaglio a debito viene indicato nel CUD al punto 62 – IRPEF da versare all’erario da parte del dipendente; mentre le risultanze a credito vengono corrisposte con emissione speciale effettuata generalmente entro il mese di giugno dell’anno in corso.
In sede di conguaglio fiscale vengono determinate le ritenute addizionali a carico del dipendente e viene effettuato anche il conguaglio contributivo.
Per consentire l’elaborazione del conguaglio fiscale, gli Uffici che erogano i trattamenti accessori hanno l’obbligo di comunicare al sostituto d’imposta e quindi ad SPT, entro e non oltre la scadenza del 12 gennaio dell’anno successivo, le somme liquidate ai dipendenti amministrati.
Al fine di garantire la trasmissione dei dati inerenti i trattamenti accessori non gestiti direttamente tramite SPTWEB, la Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione (DCSII) ha realizzato la procedura Pre1996, che consente l’invio delle informazioni, tramite internet, al Centro di Elaborazione e Servizi del Sistema Informativo del Tesoro (C.E.S.S.I.) che provvede poi all’elaborazione dei conguagli.

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