A:
Comando Provinciale VV.F. Padova
Ing.
Francesco NOTARO
OGGETTO:
TRANSITO DEL PERSONALE OPERATIVO A TURNO GIORNALIERO
PER PARTECIPAZIONE A CORSI
La
Scrivente Organizzazione Sindacale riscontrando alcune non corrette
applicazione delle normative in vigore, vuole ricordare i contenuti
dell' art. 31 del Contratto Collettivo Integrativo, sottoscritto in
data 24 maggio 2000.
Da
tale articolo si evince come il dipendente debba tornare al lavoro la
domenica e non al sabato come prassi del Comando.
Comma
3 : “Le eventuali differenze tra ore rese e ore da rendere devono
essere recuperate considerando: la comparazione tra le ore
effettuate durante il periodo ad orario giornaliero, che comprende
le giornate tra le domeniche, e la loro equivalenza in turni (es.
36 ore sono pari a 3 turni da 12 ore)” e comma 7 “Nel caso in cui
il dipendente effettui una prestazione lavorativa ad orario
giornaliero inferiore alla prestazione individuale da corrispondere
in turnazione, si procede al recupero a debito delle ore attraverso
la decurtazione dei corrispondenti turni di recupero compensativo
ovvero utilizzando le ore disponibili nella banca delle ore
individuale del dipendente.”
Si
rappresenta che la corretta interpretazione prevede che il personale
al termine del periodo di frequenza dei corsi di formazione
professionale debba rientrare nei propri turni a partire dalle ore
8.00 della Domenica.
L’eventuale
anticipo alle ore 8.00 del Sabato si intende come situazione
eccezionale e porterebbe inevitabilmente ad un incremento delle ore
rese che, secondo il comma 5 del citato articolo 30, comporterebbe il
diritto al pagamento dello straordinario.
Solo
il caso del turno coincidente con le ore 20.00 del Sabato porterebbe
al recupero a debito secondo i contenuti del citato comma 7
Tanto
si doveva per una corretta applicazione a tutto il personale.
Per Il Coordinamento Provinciale USB VVF Padova
Enrico Marchetto
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