La scrivente Organizzazione
Sindacale in riferimento al verbale di incontro del 29 ottobre 2014
intende con la presente, allegare la risposta ad un quesito posto dal
Comando di Cosenza al Superiore Dipartimento.
L' ufficio sanitario con nota
1627/5601 si esprimeva in maniera chiara ed esaustiva ribadendo più
volte la contrarietà all' impiego del personale in art. 134 in
operazioni di soccorso tecnico urgente.
Più precisamente “Riguardo alla problematica generale dell’inidoneità nella forma parziale al servizio d’istituto del personale operativo del CNVVF,
ai sensi della normativa in oggetto, si evidenzia che la ratio
dell’art. 134, comma 2, del D.lgt.13/10/2005, n. 217 è quella di
consentire il recupero del dipendente, non più idoneo in modo pieno ed
incondizionato,al servizio attivo nel settore operativo, mediante lo
svolgimento di attività istituzionali, correlate al soccorso,
compatibili con le esigenze derivanti dalla ridotta capacità lavorativa e
con l’ esclusione del soccorso tecnico urgente quali
ad esempio,«seguire e/o coordinare programmi di formazione professionale
e addestramento», «sovrintendere all’efficienza di materiali e mezzi in
dotazione alle unità operative e alle strutture logistiche», «svolgere
compiti riconducibili ad attività amministrative d’ufficio», «effettuare
sopralluoghi e controlli di prevenzione incendi», «svolgere attività a
supporto degli addetti alla sala operativa,con esclusione cautelativa di
rispondere telefonicamente alle chiamate di soccorso», «svolgere
compiti riconducibili alle attribuzioni di agenti e ufficiali di polizia
giudiziaria che il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
svolge nell’esercizio delle proprie attività istituzionali»”
Inoltre : “A tal proposito, si
evidenzia la necessità di richiedere sempre che la CMO militare
competente per territorio espliciti in modo chiaro nel verbale di visita
medica con il giudizio medico-legale, laddove
esistenti, anche eventuali indicazioni per l’adozione da parte del
dirigente datore di lavoro di tutte le misure di prevenzione, sicurezza
ed igiene ambientale contro ogni rischio di infortunio e di malattia,
ivi incluse le controindicazioni all’espletamento di determinati servizi
o attività, in relazione proprio alla possibilità di permanenza e
partecipazione del dipendente all’organizzazione del soccorso,in modo
protetto e posto in sicurezza contro i rischi d’infortunio e di
malattia, con esclusione in ogni modo del soccorso tecnico urgente.
Infine: “Nei
casi particolari concernenti la possibilità di utilizzazione del
personale giudicato dalla CMO militare competente per territorio
inidoneo nella forma parziale al servizio d’istituto con esclusione del
soccorso tecnico urgente, per l’esecuzione di servizi a pagamento quali i
servizi di vigilanza antincendi o i corsi di formazione antincendi ai
sensi del D.lgt. 9 aprile 2008, n. 81, recante il Testo unico in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e del D.lgt.
n. 626/1994 e s.m.i., laddove disposizioni di legge o
regolamentari dispongano un rinvio a norme del predetto decreto
legislativo, anche se non espressamente indicato dalla CMO, lo Scrivente
dissente completamente sulla possibilità che il personale appartenente a
questa categoria di lavoratori sensibili possa essere reimpiegato per
l’appunto nei servizi di vigilanza antincendi, dato che le
caratteristiche del tipo di lavoro rientrano direttamente nell’ambito
del servizio tecnico urgente di soccorso, inibito in
modo permanente ed assoluto a questa categoria di lavoratori sensibili
giudicati inidonei parzialmente al servizio d’istituto nel CNVVF.”
In allegato risposta integrale